Art. 42.
(Diritto alla partecipazione e costituzione delle rappresentanze dei detenuti e degli internati).

      1. La partecipazione dei detenuti e degli internati alle occasioni di programmazione, monitoraggio e verifica delle attività trattamentali e di ambiti significativi della vita interna al carcere, deve essere incentivata al fine di ottenere un maggiore coinvolgimento e accrescere il senso di responsabilità individuale. Costituiscono un utile strumento di valorizzazione di tale diritto le rappresentanze previste dagli articoli 10, 17 e 36.
      2. Le rappresentanze di cui al comma 1 sono nominate di regola per sorteggio secondo le modalità indicate dal regolamento interno dell'istituto.